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[1]Durante il periodo delle feste commemorative, e cioe' dal 1° marzo a tutto ottobre 1911, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sara' autorizzata a rilasciare, unitamente ai biglietti di viaggio a prezzo ridotto che saranno istituiti per la circostanza, delle speciali tessere a pagamento, il cui ammontare sara' devoluto in parti uguali ai Comitati organizzatori delle feste medesime.
[2]Nel periodo stesso sara' sospesa l'applicazione della concessione speciale 1ª, approvata con la legge 29 dicembre 1901, n. 562, per i Congressi, i Concorsi e le Esposizioni che si tenessero in Roma, Torino, e localita' vicine, entro un raggio di cinquanta chilometri. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 29 ottobre 1911, n. 1197
1Il Regio Decreto 29 ottobre 1911, n. 1197 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 751, sono prorogate a tutto il 19 novembre 1911, per quanto riguarda le feste di Torino, ed a tutto il 31 dicembre 1911, per quanto riguarda le feste di Roma".
Testo in vigore dal 2 dicembre 1911 al 16 dicembre 2009
