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[1]Durante il periodo delle feste commemorative, e cioe' dal 1° marzo a tutto ottobre 1911, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sara' autorizzata a rilasciare, unitamente ai biglietti di viaggio a prezzo ridotto che saranno istituiti per la circostanza, delle speciali tessere a pagamento, il cui ammontare sara' devoluto in parti uguali ai Comitati organizzatori delle feste medesime.

[2]Nel periodo stesso sara' sospesa l'applicazione della concessione speciale 1ª, approvata con la legge 29 dicembre 1901, n. 562, per i Congressi, i Concorsi e le Esposizioni che si tenessero in Roma, Torino, e localita' vicine, entro un raggio di cinquanta chilometri.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 2 dicembre 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;751~art4 · fonte del testo

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