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[1]La spesa occorrente per il pagamento del concorso dello Stato sui mutui ai termini del precedente articolo fara' carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, nel quale, a cominciare dall'esercizio 1928-29, sara' istituito un apposito capitolo.
[2]Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, saranno autorizzati gli stanziamenti occorrenti, i quali nell'esercizio 1928-29 non potranno superare l'importo di L. 1.200,000, costituito da L. 375.000 per la parte sopra specificata della bonifica di Burana, da L. 275,000 per il Basso Ravennate e da L. 550,000 per il Basso Bolognese, e negli esercizi successivi potranno raggiungere il limite massimo di L. 7,000,000 annui, come sopra ripartito, rispettivamente, in L. 2,200,000, 1,600,000 e 3,200,000.1 2
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Martelli - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 5 giugno 1933, n. 730, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1933, n. 1877, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I limiti massimi degli stanziamenti previsti dall'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2577, dall'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 410, modificato dalla leggo 14 giugno 1928, n. 1380, e dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1107, sono ridotti, rispettivamente, di L. 1.000.000, 500.000, 500.000".
Il Regio D.L. 10 dicembre 1934, n. 2237, convertito senza modificazioni dalla L. 6 maggio 1935, n. 916, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I limiti massimi degli stanziamenti previsti dagli articoli 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2577, art. 2 del R. decreto 20 febbraio 1928, n. 410, art. 2 della legge 27 giugno 1929, numero 1107, e successive modificazioni, sono ridotti rispettivamente a L. 13.400.000, L. 5.400.000 e L.6.450.000".
Testo in vigore dal 2 febbraio 1935 al 30 giugno 1936
