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[1]La spesa occorrente per il pagamento del concorso dello Stato sui mutui ai termini del precedente articolo fara' carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, nel quale, a cominciare dall'esercizio 1928-29, sara' istituito un apposito capitolo.
[2]Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, saranno autorizzati gli stanziamenti occorrenti, i quali nell'esercizio 1928-29 non potranno superare l'importo di L. 1.200,000, costituito da L. 375.000 per la parte sopra specificata della bonifica di Burana, da L. 275,000 per il Basso Ravennate e da L. 550,000 per il Basso Bolognese, e negli esercizi successivi potranno raggiungere il limite massimo di L. 7,000,000 annui, come sopra ripartito, rispettivamente, in L. 2,200,000, 1,600,000 e 3,200,000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Martelli - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 luglio 1929 al 22 luglio 1933
