L'indennita' una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche per le pensioni o assegni indicati in detto articolo relativi a cessazioni dal servizio che si verifichino nel periodo 1 gennaio-30 giugno 1963. Sulle predette pensioni o assegni l'indennita' spetta in ragione di un sesto degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese che intercorre dalla data di decorrenza, della pensione a quella del 30 giugno 1963. La frazione di mese se superiore a 15 giorni si considera come mese intero, altrimenti si trascura. A tal fine i mesi si considerano sempre di 30 giorni.

Testo vigente dal 6 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-28;29~art2 · fonte del testo

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