Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennita' una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante. L'indennita' una, volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1 gennaio 1963 si trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870. La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.

Testo vigente dal 6 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-28;29~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari