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[1]Sono ammessi al contributo per l'energia elettrica consumata nel ciclo delle rispettive produzioni, gli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del comune di Palermo alla data della entrata in vigore della presente legge, nonche' quelli fra essi che saranno ampliati o trasformati ed i nuovi stabilimenti che sorgeranno nella zona industriale creata con la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825.
[2]Il contributo e' pure accordato per l'energia elettrica consumata dai cantieri di costruzione nei lavori di ampliamento, di trasformazione o di impianto degli stabilimenti stessi.
[3]In ogni caso sono esclusi dal contributo i consumi di energia elettrica non attinenti alla produzione industriale, quali i consumi delle imprese di trasporto, nonche' quelli di montacarichi, ascensori, frigoriferi, apparecchi di riscaldamento installati nei negozi, nelle abitazioni private e simili.
Testo in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
