Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono ammessi al contributo per l'energia elettrica consumata nel ciclo delle rispettive produzioni, gli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del comune di Palermo alla data della entrata in vigore della presente legge, nonche' quelli fra essi che saranno ampliati o trasformati ed i nuovi stabilimenti che sorgeranno nella zona industriale creata con la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825.
tolto: Il contributo e' pure accordato per l'energia elettrica consumata dai cantieri di costruzione nei lavori di ampliamento, di trasformazione o di impianto degli stabilimenti stessi.
tolto: In ogni caso sono esclusi dal contributo i consumi di energia elettrica non attinenti alla produzione industriale, quali i consumi delle imprese di trasporto, nonche' quelli di montacarichi, ascensori, frigoriferi, apparecchi di riscaldamento installati nei negozi, nelle abitazioni private e simili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-07-04;1049~art2 · fonte del testo
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