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A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e' concesso - a decorrere dal 1 gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1975, n. 45

1

La L. 1 marzo 1975, n. 45 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' stabilito nelle seguenti misure annue: tabella E - lettera A.................. L. 3.840.000 tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3...................L. 2.100.000 tabella E - lettera B................. L. 1.380.000 tabella E - lettera C.................. L. 1.116.000 tabella F - lettera D................. L. 1.020.000 tabella E - lettera E.................. L. 870.000 tabella E - lettera F................. L. 720.000 tabella E - lettera G.................. L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidita'...L. 324.000"

Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 22 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1969 al 28 marzo 1975. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e' concesso - a decorrere dal tolto: 1° aggiunto: 1 gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 marzo 1975, n. 45

    La L. 1 marzo 1975, n. 45 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' stabilito nelle seguenti misure annue: tabella E - lettera A.................. L. 3.840.000 tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3...................L. 2.100.000 tabella E - lettera B................. L. 1.380.000 tabella E - lettera C.................. L. 1.116.000 tabella F - lettera D................. L. 1.020.000 tabella E - lettera E.................. L. 870.000 tabella E - lettera F................. L. 720.000 tabella E - lettera G.................. L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidita'...L. 324.000"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-10-18;751~art1 · fonte del testo

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