Art. 2 — Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità

[1]Agli invalidi di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

[2]Tabella E, lettera A-bis n. 2, comma secondo....... L. 720.000 Tabella E, lettera B................... L. 540.000 Tabella E, lettera C................... L. 336.000 Tabella E, lettera D................... L. 252.000 Tabella E, lettera E................... L. 210.000 Tabella E, lettera F................... L. 168.000 Tabella E, lettera G................... L. 151.200 1ª categoria senza assegno di superinvalidita....... L. 84.000 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1975, n.45

2

La L. 1 marzo 1975, n.45 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' stabilito nelle seguenti misure annue: tabella E -lettera A.............. L. 3.840.000 tabella E -lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3..... L. 2.100.000 tabella E -lettera B.............. L. 1.380.000 tabella E -lettera C.............. L. 1.116.000 tabella F -lettera D.............. L. 1.020.000 tabella E -lettera E.............. L. 870.000 tabella E -lettera F.............. L. 720.000 tabella E -lettera G.............. L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidita. L. 324.000".

Testo vigente dal 28 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1971 al 28 marzo 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 marzo 1975, n.45

    La L. 1 marzo 1975, n.45 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' stabilito nelle seguenti misure annue: tabella E -lettera A.............. L. 3.840.000 tabella E -lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3..... L. 2.100.000 tabella E -lettera B.............. L. 1.380.000 tabella E -lettera C.............. L. 1.116.000 tabella F -lettera D.............. L. 1.020.000 tabella E -lettera E.............. L. 870.000 tabella E -lettera F.............. L. 720.000 tabella E -lettera G.............. L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidita. L. 324.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art2 · fonte del testo

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