Il secondo comma dell'art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni comunque rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente mediante un compenso pari all'8 per cento della paga giornaliera in godimento da elevare al 10 per cento nella settimana in cui dette prestazioni superano le quattro ore".

Testo vigente dal 24 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art14 · fonte del testo

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