Corte costituzionale

Ordinanza n. 1156/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno

perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di

indennità particolari), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile

1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Capruzzi

Ernesto contro il Comitato Regionale di Controllo Enti locali,

iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. della Toscana, con ordinanza emessa il 30

aprile 1980 (pervenuta alla Corte il 21 marzo 1988 - R.O. n.

117/1988) nel procedimento tra Capruzzi Ernesto e il Comitato

Regionale di Controllo Enti Locali, diretto ad ottenere il computo

del compenso del lavoro straordinario anche sull'assegno perequativo,

di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art.1, comma terzo, della legge 15

novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai

dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità

particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente

diminuzione della retribuzione, risultante, peraltro, non

proporzionata alla quantità di lavoro prestato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta

tardivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha

già dichiarato non fondata la questione ora sollevata;

che non risultano prospettate ragioni nuove e diverse che

possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione in esame va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre

1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti

civili dello Stato e soppressione di indennità particolari),

sollevata, con riferimento all'art. 36 Cost., dal Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari