Art. 58 — Scarico parziale e finale della contabilità

Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo XIII del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, quando la regolarita' dei rendiconti non puo' essere documentata in ogni loro parte secondo le richieste della Corte dei conti, possono essere emesse, limitatamente alle partite giustificate, deliberazioni di scarico parziale; per le altre non giustificate gli atti sono rimessi al procuratore generale presso la Corte dei conti per i provvedimenti di competenza. Sull'ultimo rendiconto delle singole gestioni, che deve riassumere anche le risultanze dei precedenti la Corte pronunzia il discarico oppure liquida il debito del funzionario delegato e cio' senza pregiudizio del procedimento di responsabilita' nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti. Delle decisioni della, Corte e' data notizia alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art58 · fonte del testo

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