Art. 21 — Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale

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Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero e' costituita un'apposita Commissione, composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, che la presiede, da tre funzionari provenienti dall'Amministrazione dell'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di Governo e l'altro del ruolo tecnico coloniale, da due funzionari del Ministero de gli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro, da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra. Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza di meta' piu' uno dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 19 comma settimo, il Ministro per il tesoro provvedera' ad istituire piu' sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art21 · fonte del testo

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