All'accertamento del danno provvede l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si e' verificato. Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante. Per quelli ai beni affidati per trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'intendenza di finanza nella, cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione. Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non piu' sottoposti alla sovranita' dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art15 · fonte del testo

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