Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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5 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 1946 al 1 gennaio 1960. 157 parole tolte, 11 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: A coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite dall'art. 2 sono accordate le seguenti esenzioni e agevolazioni tributarie:
tolto: a) Esenzione per L. 100,000 di reddito complessivo:
tolto: 1° dall'imposta complementare progressiva sul reddito e dalla relativa addizionale comunale;
tolto: 2° dalla tassa di famiglia;
tolto: b) Riduzione proporzionale dei redditi accertati in modo da mandare esente un reddito complessivo di L. 100,000:
tolto: 1° dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile nonche' dall'imposta comunale sull'industria con relativa addizionale provinciale e dalla tassa camerale o imposta in favore dei Consigli provinciali dell'economia, normalmente commisurate sullo stesso imponibile;
tolto: 2° dalle imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;
tolto: 3° dall'imposta sui redditi agrari;
tolto: c) Esenzione totale:
tolto: 1° dall'imposta comunale di patente;
tolto: 2° dall'imposta comunale sul valore locativo;
tolto: 3° dalle imposte comunali sul bestiame e speciale sugli animali caprini;
tolto: 4° dai contributi sindacali;
tolto: 5° dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole o di istituti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1312~art1 · fonte del testo
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