Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 1946 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

[1]A coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite dall'art. 2 sono accordate le seguenti esenzioni e agevolazioni tributarie:

  • a)Esenzione per L. 100,000 di reddito complessivo:

[2]1° dall'imposta complementare progressiva sul reddito e dalla relativa addizionale comunale;

[3]2° dalla tassa di famiglia; 2

  • b)Riduzione proporzionale dei redditi accertati in modo da mandare esente un reddito complessivo di L. 100,000:

[4]1° dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile nonche' dall'imposta comunale sull'industria con relativa addizionale provinciale e dalla tassa camerale o imposta in favore dei Consigli provinciali dell'economia, normalmente commisurate sullo stesso imponibile;

[5]2° dalle imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;

[6]3° dall'imposta sui redditi agrari; 2

  • c)Esenzione totale:

[7]1° dall'imposta comunale di patente;

[8]2° dall'imposta comunale sul valore locativo;

[9]3° dalle imposte comunali sul bestiame e speciale sugli animali caprini;

[10]4° dai contributi sindacali;

[11]5° dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole o di istituti. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1940, n. 224

1

La L. 20 marzo 1940, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai cespiti elencati all'art. 1, lettera c), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e' aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio." Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 23 marzo 1939-XVII.

D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87

2

Il D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I limiti di esenzione per le famiglie numerose stabiliti dall'art. 1, lettere a) e b) della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e dall'art. 31 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, sono elevati a L. 200.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Testo in vigore dal 28 settembre 1946 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 1946

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1940 al 28 settembre 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87

    Il D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I limiti di esenzione per le famiglie numerose stabiliti dall'art. 1, lettere a) e b) della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e dall'art. 31 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, sono elevati a L. 200.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1312~art1 · fonte del testo

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