A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 e' stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari. Lo stanziamento di cui al precedente comma avra' termine con l'esercizio 1984-1985. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 febbraio 1963, n. 208

1

La L. 18 febbraio 1963, n. 208 ha disposto (con l'art. 2) che "Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e' aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1962-63.................................................. 200 1963-64.................................................. 500 1964-65.................................................. 800 dal 1965-66 al 1981-82................................... 1.000 1982-83.................................................. 800 1983-84.................................................. 600 1984-85.................................................. 200"

L. 15 maggio 1967, n. 375

2

La L. 15 maggio 1967, n. 375 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, e' aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1967.................................................... 200 1968.................................................... 600 1969.................................................... 1.000 dal 1970 al 1985........................................ 1.500" Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per gli anni successivi e' disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milioni 1986.................................................... 1.500 1987.................................................... 1.300 1988.................................................... 900 1989.................................................... 500"

L. 11 maggio 1973, n. 271

3

La L. 11 maggio 1973, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, e' aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1972................................................... 500 1973.................................................... 1.000 1974................................................... 2.000 1975.................................................... 3.000 dal 1976 al 1990....................................... 4.000" Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)che "Per gli anni successivi e' disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milioni 1991.................................................. 4.000 1992.................................................. 3.500 1993.................................................. 3.000 1994.................................................. 2.000 1995.................................................. 1.000"

Testo vigente dal 27 giugno 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1973

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1967 al 27 giugno 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 maggio 1973, n. 271

    La L. 11 maggio 1973, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, e' aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1972................................................... 500 1973.................................................... 1.000 1974................................................... 2.000 1975.................................................... 3.000 dal 1976 al 1990....................................... 4.000" Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)che "Per gli anni successivi e' disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milioni 1991.................................................. 4.000 1992.................................................. 3.500 1993.................................................. 3.000 1994.................................................. 2.000 1995.................................................. 1.000"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-02-15;26~art1 · fonte del testo

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