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Gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori appartenenti a famiglia numerosa, i quali per motivi di servizio militare dipendenti dell'attuale stato di guerra si siano trovati nell'impossibilita' di partecipare alle sessioni di esame, possono godere dei benefici di esenzione dalle tasse scolastiche concessi dalle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 20 marzo 1940, n. 224, anche se non abbiano in tutto o in parte completato gli esami del piano di studi consigliato dalle autorita' accademiche. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 300
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 300 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per l'anno accademico 1943-44, il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1941, n. 208, e' esteso agli studenti universitari di disagiata condizione economica, appartenenti a famiglia numerosa, i quali comprovino di non aver potuto, in tutto o in parte, completare gli esami del piano di studi consigliato dalle autorita' accademiche per l'anno 1942-43 per aver dato il loro contributo alla causa della liberta'".
Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 16 dicembre 2009
