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Gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori appartenenti a famiglia numerosa, i quali per motivi di servizio militare dipendenti dell'attuale stato di guerra si siano trovati nell'impossibilita' di partecipare alle sessioni di esame, possono godere dei benefici di esenzione dalle tasse scolastiche concessi dalle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 20 marzo 1940, n. 224, anche se non abbiano in tutto o in parte completato gli esami del piano di studi consigliato dalle autorita' accademiche.
Testo in vigore dal 14 aprile 1941 al 6 luglio 1945
