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[1]Ai Comuni compresi nelle provincie di Zara, del Carnaro e dell'Istria e nei territori facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese e Tolmino, e' fatto obbligo, quando gia' non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 107, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire ai maestri elementari di ruolo l'abitazione gratuita o, in mancanza di questa, di corrispondere loro l'indennita' d'alloggio.
[2]L'abitazione deve per ampiezza e proprieta' essere adeguata alle esigenze personali e famigliari del maestro. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1930, n. 825
1La L. 30 maggio 1930, n. 825 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, riguardante la concessione di alloggio gratuito o indennita' ai maestri elementari delle zone di confine, sono estese ai maestri di ruolo che insegnano nelle scuole dei Comuni delle provincie di Trieste e di Gorizia, non compresi nella dizione dell'art. 1 predetto, eccezione fatta per quelli dipendenti dalla citta' di Trieste".
Testo in vigore dal 13 luglio 1930 al 22 dicembre 2008
