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[1]Ai Comuni compresi nelle provincie di Zara, del Carnaro e dell'Istria e nei territori facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese e Tolmino, e' fatto obbligo, quando gia' non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 107, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire ai maestri elementari di ruolo l'abitazione gratuita o, in mancanza di questa, di corrispondere loro l'indennita' d'alloggio.

[2]L'abitazione deve per ampiezza e proprieta' essere adeguata alle esigenze personali e famigliari del maestro.

Testo in vigore dal 13 luglio 1929 al 13 luglio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-02;1152~art1 · fonte del testo

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