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[1]Prima che siano aperti all'esercizio i tronchi di cui all'art. 1, n. 2, ed entro 6 mesi dall'approvazione dei progetti esecutivi di ciascuna delle linee di cui al n. 1 dell'art. 1, il Governo provvedera' alla formazione dell'elenco delle strade di accesso alle nuove stazioni, cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255.2
[2]Le somme necessarie per la costruzione di tali strade, saranno d'anno in anno stanziate nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, restando comprese fra quelle autorizzate dalle leggi stesse per opere pubbliche in Basilicata e Calabria.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 maggio 1920, n. 558, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "I termini che fossero gia' trascorsi per la formazione degli elenchi delle strade di accesso alle nuove stazioni ferroviarie, di cui all'art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1920".
Testo in vigore dal 20 maggio 1920 al 10 maggio 1921
