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[1]Prima che siano aperti all'esercizio i tronchi di cui all'art. 1, n. 2, ed entro 6 mesi dall'approvazione dei progetti esecutivi di ciascuna delle linee di cui al n. 1 dell'art. 1, il Governo provvedera' alla formazione dell'elenco delle strade di accesso alle nuove stazioni, cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
[2]Le somme necessarie per la costruzione di tali strade, saranno d'anno in anno stanziate nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, restando comprese fra quelle autorizzate dalle leggi stesse per opere pubbliche in Basilicata e Calabria.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 20 maggio 1920
