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In aggiunta ai soprassoldi previsti dall'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, agli operai dello Stato, imbarcati sui natanti del Ministero dei lavori pubblici, e' concessa l'indennita' per l'integrazione vitto, nella misura di lire 300 a pasto, ove gli operai stessi consumino i pasti presso la mensa istituita a bordo del natante sul quale risultano imbarcati. E' convalidata l'indennita' finora percepita dal personale interessato per il titolo di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 10 maggio 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-04-12;412~art1 · fonte del testo

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