Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli di cui all'unita tabella ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, non in servizio all'estero con il trattamento di cui alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila. Per gli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichita' e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica e sportiva ed ai provveditori agli studi l'assegno mensile e' stabilito nelle seguenti misure: ispettori centrali e provveditori agli studi di 1ª classe: lire 39.400; ispettori centrali e provveditori agli studi di 2ª classe: lire 15.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-19;178~art1 · fonte del testo
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