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[1]Il Banco di Napoli e' autorizzato a concedere al Comune di Napoli di ripartire in 24 annualita', con effetto dal 1° gennaio 1901, l'ammortamento della residua somma dei due mutui accordati al Comune stesso con istrumento 16 gennaio 1886 e con deliberazione del proprio Consiglio d'amministrazione 12 giugno 1888 mantenendo ferma misura degli interessi originariamente stabilita per i due mutui. 1
[2]Le somme in conto capitale che, per effetto dell'accennata, autorizzazione, il banco riscuotera' sui detti mutui soltanto dopo l'anno 1908, non saranno comprese fra le operazioni da liquidarsi nei termini stabiliti dall'articolo 50 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, ma non potranno valere agli effetti dei successivi articoli 69 e 70.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 luglio 1908, n. 351
1con decorrenza dal 1 gennaio 1908
La L. 5 luglio 1908, n. 351 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del primo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 318, il Banco di Napoli e' autorizzato a concedere al comune di Napoli di ripartire in 50 annualita', con effetto dal 1° gennaio 1908, l'ammortamento della residua somma dei due mutui accordati al Comune stesso con istromento 16 gennaio 1886 e con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione 12 giugno 1888, con l'unificazione degli interessi pei due mutui al 2.50 per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile".
Testo in vigore dal 26 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
