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[1]Il Banco di Napoli e' autorizzato a concedere al Comune di Napoli di ripartire in 24 annualita', con effetto dal 1° gennaio 1901, l'ammortamento della residua somma dei due mutui accordati al Comune stesso con istrumento 16 gennaio 1886 e con deliberazione del proprio Consiglio d'amministrazione 12 giugno 1888 mantenendo ferma misura degli interessi originariamente stabilita per i due mutui.
[2]Le somme in conto capitale che, per effetto dell'accennata, autorizzazione, il banco riscuotera' sui detti mutui soltanto dopo l'anno 1908, non saranno comprese fra le operazioni da liquidarsi nei termini stabiliti dall'articolo 50 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, ma non potranno valere agli effetti dei successivi articoli 69 e 70.
Testo in vigore dal 7 agosto 1902 al 26 luglio 1908
