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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'articolo 7° della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, (serie 2ª) e' sostituito il seguente:
[8]Nei limiti stanziati in bilancio colla legge suddetta e con le successive 22 luglio 1881, n. 349, (serie 3ª) 3 luglio 1888, n. 5505 (serie 3ª), 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3ª), 22 aprile 1886, n. 3821, (serie 3ª), bastera' d'ora in poi per l'ammissione dei sott'ufficiali, caporali e soldati all'assegno vitalizio, che i medesimi, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:
- a)Abbiano o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive, compresa la campagna di Crimea, o provino con validi documenti dinanzi alla Commissione di esserne stati impediti da gravissimi ostacoli, o abbiano sofferta prigionia od esilio per causa politica;
- b)Non abbiano di propria volonta' servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;
- c)Non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.
[9]L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sara' fatta dalla Commissione secondo le norme da essa finora seguite, ed il pagamento dei detti assegni avra' luogo a misura che vi saranno somme disponibili, sul fondo di lire 790,000 stanziate a questo effetto sul bilancio della guerra.
[10]I sott'ufficiali, caporali e soldati che in virtu' della presente legge o delle precedenti abbiano diritto ad assegno vitalizio e non lo abbiano fin qui fatto valere, invieranno, senza prescrizione di termini, le loro domande corredate dai relativi documenti, al Ministero della guerra o della marina.
[11]Questa disposizione si estende anche agli ufficiali, contemplati nella legge del 7 luglio 1876, n. 3213, (serie 2ª) i quali avendo titolo all'assegno non abbiano finora potuto farlo valere.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma il 28 giugno 1891.
[14]UMBERTO.
[15]Pelloux. S. de Saint Bon. L. Luzzatti.
[16]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 11 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
