Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1891 al 16 dicembre 2009. 366 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: UMBERTO I.
tolto: per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: All'articolo 7° della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, (serie 2ª) e' sostituito il seguente:
tolto: Nei limiti stanziati in bilancio colla legge suddetta e con le successive 22 luglio 1881, n. 349, (serie 3ª) 3 luglio 1888, n. 5505 (serie 3ª), 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3ª), 22 aprile 1886, n. 3821, (serie 3ª), bastera' d'ora in poi per l'ammissione dei sott'ufficiali, caporali e soldati all'assegno vitalizio, che i medesimi, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:
tolto: a) Abbiano o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive, compresa la campagna di Crimea, o provino con validi documenti dinanzi alla Commissione di esserne stati impediti da gravissimi ostacoli, o abbiano sofferta prigionia od esilio per causa politica;
tolto: b) Non abbiano di propria volonta' servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;
tolto: c) Non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.
tolto: L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sara' fatta dalla Commissione secondo le norme da essa finora seguite, ed il pagamento dei detti assegni avra' luogo a misura che vi saranno somme disponibili, sul fondo di lire 790,000 stanziate a questo effetto sul bilancio della guerra.
tolto: I sott'ufficiali, caporali e soldati che in virtu' della presente legge o delle precedenti abbiano diritto ad assegno vitalizio e non lo abbiano fin qui fatto valere, invieranno, senza prescrizione di termini, le loro domande corredate dai relativi documenti, al Ministero della guerra o della marina.
tolto: Questa disposizione si estende anche agli ufficiali, contemplati nella legge del 7 luglio 1876, n. 3213, (serie 2ª) i quali avendo titolo all'assegno non abbiano finora potuto farlo valere.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma il 28 giugno 1891.
tolto: UMBERTO.
tolto: Pelloux. S. de Saint Bon. L. Luzzatti.
tolto: Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1891-06-28;351~art1 · fonte del testo
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