Art. 3 (Convenzione)
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Il maggior compenso dovuto al comm. Marconi per le varianti introdotte nel tipo dei fabbricati di cui all'articolo precedente, stabilito nella misura di lire ottomila. (L. 8000) sara' corrisposto direttamente al comm. Marconi dalla R. marina, la quale provvedera', per suo conto, al pagamento delle dette somme coi fondi stanziati nel proprio bilancio.
Testo in vigore dal 23 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
