Art. 2 (Convenzione)
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[1]I fabbricati per le stazioni di Palermo e Cagliari saranno invece di maggiori dimensioni di quelle contemplate nella Convenzione sopracitata per renderli adatti all'esercizio che dovra' essere disimpegnato dalla R. marina.
[2]Essi saranno costruiti secondo il nuovo tipo presentato dal comm. Marconi approvato dal Ministero della marina ed allegato alla presente Convenzione.
Testo in vigore dal 23 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
