Art. 58 — Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 6

((Le guardie giurate dipendenti dai Consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse, (R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62) quando l'attivita' del Consorzio dal quale dipendono si svolga in piu' di una Provincia, possono essere autorizzate dal Prefetto competente, previo nulla osta degli altri Prefetti interessati, ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del Consorzio stesso)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art58 · fonte del testo

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