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[1]Per la nomina e promozione dei professori ordinari e straordinari, si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1909, n. 253, esclusa pero' la facolta' di cui al n. 2 dell'art. Per i provvedimenti tutti che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme relative allo stato dei professori universitari, riservate le speciali funzioni che, al riguardo, spettano al Consiglio superiore delle acque e foreste, a norma dell'art. 19 della presente legge. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.
[2]Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento.
[3]Per la prima applicazione della presente legge il Governo del Re e' autorizzato a provvedere alle nomine dei professori mediante trasferimento di professori di Universita' o di scuole superiori, dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio e dal Ministero della pubblica istruzione; in tale occasione i professori straordinari di Universita' o di scuole superiori, possono, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste, essere chiamati anche con grado di ordinario.
[4]I professori ordinari e straordinari sono collocati a riposo all'eta' di 70 anni e sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennita' loro spettante secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato.
[5]Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di eta', non sia piu' in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, puo' promuovere il decreto reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
