Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 263 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per la nomina e promozione dei professori ordinari e straordinari, si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1909, n. 253, esclusa pero' la facolta' di cui al n. 2 dell'art. Per i provvedimenti tutti che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme relative allo stato dei professori universitari, riservate le speciali funzioni che, al riguardo, spettano al Consiglio superiore delle acque e foreste, a norma dell'art. 19 della presente legge. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.
tolto: Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento.
tolto: Per la prima applicazione della presente legge il Governo del Re e' autorizzato a provvedere alle nomine dei professori mediante trasferimento di professori di Universita' o di scuole superiori, dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio e dal Ministero della pubblica istruzione; in tale occasione i professori straordinari di Universita' o di scuole superiori, possono, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste, essere chiamati anche con grado di ordinario.
tolto: I professori ordinari e straordinari sono collocati a riposo all'eta' di 70 anni e sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennita' loro spettante secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato.
tolto: Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di eta', non sia piu' in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, puo' promuovere il decreto reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-07-14;834~art8 · fonte del testo
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