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[1]Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti per decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio accademico dell'Istituto.
[2]I posti di assistente sono conferiti per decreto Ministeriale, su proposta dell'insegnante della materia e del direttore dell'Istituto.
[3]Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali, sono retribuiti con indennita' di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennita' non puo' superare le L. 1800 (milleottocento) annue.
[4]Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale e non faccia parte dell'Amministrazione forestale, sono retribuiti con duemila lire annue.
[5]Gli incarichi possono essere conferiti ai professori ordinari e straordinari dell'Istituto solo in via eccezionale; nessuno dei professori potra' avere piu' di un incarico o piu' di una conferma nello stesso incarico.
[6]I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezione per settimana, e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.
[7]Con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio superiore delle acque e foreste, gli insegnamenti di materie affini sono, ove cio' sia richiesto dalle esigenze didattiche, raggruppati ed affidati ad un unico insegnante; e nessun speciale compenso sara' dovuto, anche per insegnamento di materie affini, nei limiti di nove ore settimanali di lezione e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 5 luglio 1921
