Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I professori dell'Istituto sono ordinari, straordinari ed incaricati.
[2]Le sole cattedre delle materie fondamentali possono essere coperte da insegnanti con grado di ordinario e con grado di straordinario.
[3]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge determinera' le cattedre, che dovranno essere riservate a professori ordinari o straordinari.
[4]Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario, non si potra' nominare che un solo professore di grado corrispondente.
[5]Il ruolo organico e gli stipendi dei professori ordinari e straordinari, nonche' quelli del personale assistente, sono stabiliti in conformita' della tabella A, annessa alla presente legge.
[6]Il ruolo organico e gli stipendi del personale di segreteria e di servizio, sono stabiliti in conformita' della tabella B, annessa alla presente legge.
[7]Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono sino ad un massimo di L. 10.000, con quattro aumenti quinquennali di L 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
