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Il direttore e i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi di dotazioni e di assegni straordinari. Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificassero, anno per anno, sui fondi da essi amministrati; ed il ministro di agricoltura, industria e commercio puo' provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-14;834~art11 · fonte del testo

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