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Per provvedere secondo l'art. 55 della legge 15 luglio 1906, n. 383, alla costruzione o ricostruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare Comuni isolati alla esistente rete stradale in tutte le provincie del regno, eccettuate quelle della Basilicata e della Calabria, e' determinata in L. 1,000,000 la somma da stanziare per ciascuno dei tre esercizi finanziari 1910-911, 1911-912 e 1912-913, in continuazione delle iscrizioni fatte in virtu' dell'art. 54 della legge succitata, e delle successive leggi di bilancio.
Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
