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[1]La spesa di cui alla lettera d dell'art. 1 sara' stanziata a seconda del bisogno negli appositi articoli del capitolo di bilancio, fermo restandone il suo ammontare complessivo.
[2]La spesa di cui alla lettera e del precedente art. 1 sara' stanziata dopo esauriti i fondi a tal fine accordati dalle precedenti leggi.
[3]Per le strade a cura diretta delle Provincie sono assegnate, in aggiunta alle somme determinate da leggi anteriori, le maggiori somme indicate nell'annessa tabella D.
Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
