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[1]La spesa di cui alla lettera b dell'art. 1, insieme con la somma rimasta da stanziare delle leggi precedenti in L. 7,000,000, sara' stanziata per L. 2,500,000 nell'esercizio 1909-910, mediante prelevamento della quota complementare dal fondo di riserva citato al precedente art. 2, e per il rimanente nei successivi esercizi a seconda del bisogno.
[2]E' approvata la convenzione in data 5 maggio 1909, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha acquistato dall'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma il fabbricato della chiesa di Santa Maria delle Vergini in Roma e lo ha ceduto alla Confraternita della Santa Spina in permuta del fabbricato della chiesa di Santa Rita, che dovra' essere demolita per i lavori del monumento al Re Vittorio Emanuele II in Roma.
[3]Alla spesa di L. 75,000 risultante da tale convenzione si fara' fronte con i fondi del monumento al Re Vittorio Emanuele II, salvo gli opportuni conguagli col Comune di Roma.
Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
