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[1]E' autorizzata la spesa di L. 800,000 per proseguire i lavori degli edifizi universitari di Napoli in aggiunta ai fondi concessi con la legge 30 luglio 1896, n. 339, e con l'art. 1, lettera e della legge 30 giugno 1904, n. 293.

[2]Tale spesa sara' stanziata nel bilancio del ministero dei lavori pubblici per L. 400,000 nell'esercizio 1908-909, per L. 200,000 nell'esercizio 1909-910 e per L. 200,000 nell'esercizio 1910-911.

[3]Lo stanziamento fissato per l'esercizio 1909-910 sara' prelevato dal fondo di riserva citato al precedente art. 2 e quelli per gli esercizi 1908-909 e 1910-911 saranno computati in aggiunta all'assegnazione stabilita dalla legge 21 giugno 1906, n. 238.

Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-30;407~art14 · fonte del testo

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