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[1]Per il completamento e la costruzione delle nuove strade nazionali delle provincie calabresi, descritte nell'annessa tabella E, redatta in conformita' del R. Decreto 3 maggio 1909, n. 252, per l'ammontare di L. 9,000,000, e' autorizzata l'inversione dei fondi gia' concessi dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e da leggi precedenti nel modo che segue:
[2]per L. 8,850,000 la spesa gravera' sui fondi di cui al n. 1 della tabella a, allegata alla legge 19 giugno 1907, n. 549, per le costruzioni di strade nazionali e provinciali delle provincie calabresi;
[3]e per L. 150,000 sul fondo di L. 4,036,000 concesse al n. 4 della tabella I, allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, per le strade comunali obbligatorie gia' iniziate, da ultimare e sistemare in provincia di Reggio Calabria, riassunto nel n. 3 della tabella A, annessa alla legge 19 giugno 1907, n. 549.
[4]La predetta somma di L. 150,000 sara' all'uopo trasportata dal n. 3 al n. 1 della tabella A sopracitata nei cinque esercizi finanziari dal 1915-916 al 1919-920.
Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
