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Entro i limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa straordinaria consolidata del bilancio del ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1906, n. 238, e fermo restando l'ammontare annuo della spesa predetta a termini dell'art. 1 della legge stessa, sono autorizzate le seguenti spese straordinarie da inscriversi nel bilancio stesso:

  • a)L. 7,500,000 per il proseguimento e l'ultimazione dei lavori di costruzione di una nuova aula per la camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio ed adiacenze, in aggiunta alla somma autorizzata colla legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 1 lettera b;
  • b)L. 3,500,000 per il proseguimento dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma, in aggiunta alle spese autorizzate con la legge 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lettera c) e precedenti;
  • c)L. 1,120,000 per completare il pagamento dell'area occorrente per la nuova sede del Ministero dei lavori pubblici e per eseguire le fondazioni dell'edificio, in aggiunta alla spesa autorizzata con l'art. 37 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
  • d)L. 14,560,000 per le opere stradali provinciali che si eseguono a cura dello Stato, comprese nella annessa tabella A, in aggiunta alle spese autorizzate dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, e successive;
  • e)L. 4,090,000 per provvedere al contributo governativo nella costruzione delle strade che si eseguiscono a cura diretta delle provincie, in aggiunta alle spese autorizzate colle leggi vigenti; 1
  • f)L. 20,000,000 per opere di bonifica di 1ª categoria indicate nell'annessa tabella B, in aggiunta alle spese autorizzate dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), 7 luglio 1902, n. 333, e successive;
  • g)L. 300,000 per le opere di bonifica delle paludi Salinedde (Sassari), in aggiunta alla spesa autorizzata dalla legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico);
  • h)L. 250,000 per la costruzione di una variante alla strada nazionale n. 61 dal piano della Lenza alla stazione ferroviaria di Cutro, in provincia di Catanzaro, in aggiunta ai fondi assegnati al n. 1 della tabella A annessa alla legge 19 giugno 1907, n. 549;
  • i)L. 100,000 per consolidamento di frane minaccianti gli abitanti e trasferimenti di abitati in nuova sede, giusta le disposizioni del successivo art. 9 ed in aggiunta ai fondi assegnati nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
  • k)L. 5,000,000 per la bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, e per la sistemazione idraulica e forestale della falda meridionale del Vesuvio, giusta l'annessa tabella C, in aggiunta ai fondi concessi dalla legge 19 luglio 1906, n. 390.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 aprile 1912, n. 297

1

La L. 4 aprile 1912, n. 297 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La spesa autorizzata dalle leggi 23 luglio 1881, numero 333, 12 luglio 1894, n. 317, 30 giugno 1896, numero 266, 25 febbraio 1900, n. 56, 30 giugno 1904, numero 293 e 30 giugno 1909, n. 407, per la costruzione delle strade provinciali sovvenute che si eseguono a cura delle provincie e' aumentata di lire 15.000.000 per impreviste e maggiori spese in confronto alle somme assegnate dalle varie leggi per le singole opere. Le somme occorrenti saranno prelevate a misura del bisogno con decreti ministeriali".

Testo in vigore dal 11 maggio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1912

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1909 al 11 maggio 1912.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 aprile 1912, n. 297

    La L. 4 aprile 1912, n. 297 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La spesa autorizzata dalle leggi 23 luglio 1881, numero 333, 12 luglio 1894, n. 317, 30 giugno 1896, numero 266, 25 febbraio 1900, n. 56, 30 giugno 1904, numero 293 e 30 giugno 1909, n. 407, per la costruzione delle strade provinciali sovvenute che si eseguono a cura delle provincie e' aumentata di lire 15.000.000 per impreviste e maggiori spese in confronto alle somme assegnate dalle varie leggi per le singole opere. Le somme occorrenti saranno prelevate a misura del bisogno con decreti ministeriali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-30;407~art1 · fonte del testo

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