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L'ammontare del prezzo di trasporto del carbone sara' corrisposto dall'Amministrazione della R. marina o dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondoche' il carbone sia all'una o all'altra destinato, separatamente per il carico di ogni vapore, con le modalita' che saranno stabilite nel contratto.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
