Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il prezzo del trasporto del carbone e' stabilito per il primo quinquennio in lire italiane 8,50 (otto e centesimi cinquanta) per ogni tonnellata metrica, al netto di ogni diritto di commissione o senseria, qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10.
tolto: Per il secondo quinquennio il prezzo per tonnellata metrica, pure costante qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10, sara' determinato di accordo fra le parti contraenti, tenuto conto delle medie dei noli per trasporto del carbone durante il primo quinquennio risultanti dai bollettini di Cardiff e di quelli corrisposti dalle ferrovie dello Stato per il trasporto del rimanente carbone occorrente per i propri servizi mediante piroscafi da esse noleggiati liberamente fuori del presente contratto.
tolto: In caso di dissenso fra le parti, decidera' inappellabilmente il presidente del Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;674~art14 · fonte del testo
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