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[1]Il prezzo del trasporto del carbone e' stabilito per il primo quinquennio in lire italiane 8,50 (otto e centesimi cinquanta) per ogni tonnellata metrica, al netto di ogni diritto di commissione o senseria, qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10.
[2]Per il secondo quinquennio il prezzo per tonnellata metrica, pure costante qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10, sara' determinato di accordo fra le parti contraenti, tenuto conto delle medie dei noli per trasporto del carbone durante il primo quinquennio risultanti dai bollettini di Cardiff e di quelli corrisposti dalle ferrovie dello Stato per il trasporto del rimanente carbone occorrente per i propri servizi mediante piroscafi da esse noleggiati liberamente fuori del presente contratto.
[3]In caso di dissenso fra le parti, decidera' inappellabilmente il presidente del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
