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[1]La Cassa dei Depositi e Prestiti e' autorizzata a fare nel triennio 1887-88-89 e per una somma complessiva di 10,000,000 prestiti alle provincie di Genova e Porto Maurizio, ed ai comuni delle medesime, anche nello interesse delle Opere pie o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire o riparare i loro edifizi danneggiati dai terremoti.
[2]Essa e' pure autorizzata a fare, alle stesse condizioni, dei mutui alla provincia di Cuneo ed ai comuni di essa danneggiati dai terremoti, fino alla somma complessiva d'un milione.
[3]L'estinzione di tali prestiti avra' luogo per annualita' in un periodo di 25 anni.
[4]L'interesse dei prestiti sara' del 3 50%.
[5]Nei primi cinque anni l'annualita' comprendente interesse e ammortamento sara' interamente a carico dello Stato, e verra' corrisposta alla Cassa dei Depositi e Prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
[6]Conseguentemente le provincie e i comuni saranno esonerati dal rilasciare le delegazioni sugli esattori delle imposte.
[7]Per i rimanenti 20 anni i comuni e le provincie pagheranno, colla garanzia delle delegazioni sulle sovrimposte, una parte dell'annualita' corrispondente al 2 74%, rimanendo a carico del bilancio dello Stato la differenza a compimento dell'annualita' intera dovuta alla Cassa dei Depositi e Prestiti.
Testo in vigore dal 1 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
