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[1]E' accordata ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, la facolta' di fare, dentro il termine di sei mesi, un piano regolatore o di ampliamento, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilita'.
[2]Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla Deputazione provinciale, sono dichiarate di pubblica utilita', ma dovranno effettuarsi nel termine di cinque anni dal giorno della loro approvazione.6
[3]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 25 gennaio 1906, n. 26
6Il Regio Decreto 25 gennaio 1906, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso al comune di Porto Maurizio un nuovo termine fino al 9 giugno 1913 per compiere le espropriazioni del proprio piano regolatore in relazione all'art. 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511".
Testo in vigore dal 8 marzo 1906 al 16 dicembre 2009
