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[1]E' accordata ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, la facolta' di fare, dentro il termine di sei mesi, un piano regolatore o di ampliamento, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilita'.

[2]Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla Deputazione provinciale, sono dichiarate di pubblica utilita', ma dovranno effettuarsi nel termine di cinque anni dal giorno della loro approvazione.

[3]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Testo in vigore dal 1 giugno 1887 al 8 marzo 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-05-31;4511~art5 · fonte del testo

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